giovedì 6 giugno 2013

Pignoramento presso la residenza del debitore – beni non pignorabili

L’art. 514 del codice di procedura civile prevede una lista di beni di prima necessità non pignorabili:
1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

Valenza giuridica di un contratto di comodato in occasione del pignoramento presso la residenza del debitore

In occasione di un pignoramento presso la propria residenza, il debitore esibisce all’ufficiale giudiziario un contratto di comodato, registrato in data anteriore al pignoramento, dal quale risulta che tutti i beni mobili, ivi presenti, appartengono ad un terzo. L’ufficiale giudiziario, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione numero 23625 del 20 dicembre 2012, non può comunque esimersi dal procedere al pignoramento. All’effettivo proprietario resta la possibilità di ricorrere allo strumento processuale dell’opposizione del terzo all’esecuzione.

Bollo auto - il termine di decadenza per la notifica della cartella esattoriale

In materia di bollo auto (tassa automobilistica), la cartella esattoriale deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

In tema di bollo auto, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) è regolato dall’articolo 163, primo comma, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007).

Secondo tale norma, il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, trattandosi di un tributo locale.

Non trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 25 primo comma del D.P.R. n. 602/73 che sono dettate per la riscossione delle sole imposte dirette e non per ogni specie di tributo (Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza del 23 ottobre 2009, n. 189).

sabato 1 giugno 2013

Riscossione diretta dei comuni: la tanta attesa fine di Equitalia

Finalmente la Commissione Finanze della Camera ha votato all’unanimità il cambiamento delle regole sul concessionario della riscossione. La cosa più importante è l’obbligo per legge da parte degli enti locali di abbandonare entro fine giugno Equitalia (probabilmente sospesi tutti i nuovi ruoli).

giovedì 31 gennaio 2013

Da gennaio Equitalia non riscuote. Sarà “tana libera tutti” per le multe?


ROMA – Ancora tre mesi e di Equitalia resterà, almeno per i Comuni, solo un ricordo. Brutto come la peste o perfino domani da rimpiangere perché sostituito da ancora peggior incubo, si vedrà.  Una legge del 2011 stabilisce infatti che dal 1 gennaio 2013 l’agenzia di riscossioni “cessi le attività”.

La cessione del quinto dello stipendio

La Cessione del Quinto, tra le più antiche e diffuse forme di credito al consumo, disciplinata dal DPR 5/1/1950 n. 180 e dal successivo Regolamento attuativo, si basa sulla facoltà dei dipendenti Statali, Parastatali, degli Enti Locali e delle grandi Aziende, titolari di uno stipendio fisso e continuativo, di ottenere un finanziamento, concordando di restituirlo con una trattenuta diretta sulla retribuzione.
Per le sue caratteristiche si configura come un contratto tripartito i cui soggetti sono:

mercoledì 12 dicembre 2012

Il preavviso di fermo amministrativo originato da sanzioni amministrative è impugnabile

Così si espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 22088 del 25 ottobre 2011.

In particolare i giudici di Piazza Cavour hanno osservato che le opposizioni, se proposte in funzione recuperatoria del mezzo di impugnazione dell’atto amministrativo che la parte non abbia potuto proporre per un allegato vizio della notifica, devono essere proposte in un termine decorrente dalla data di notifica del primo atto con cui la parte è venuta a conoscenza del provvedimento originario. Detto termine era pertanto, nella specie, di sessanta giorni (art. 204 bis CdS) dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo (Cass. 17312/07) e deve tener conto anche della eventuale sospensione feriale.