Cosa è un protesto

Siamo certi che moltissimi hanno sentito parlare di protesto, ma forse non tutti sanno con precisione di cosa si tratta
Il Protesto consiste in un atto giuridico compilato da un pubblico ufficiale allo scopo di accertare il mancato pagamento di un titolo di Credito, ad esempio una cambiale o un assegno bancario.
Solitamente è la diretta conseguenza della presentazione di un mancato pagamento di un titolo di credito; e al contrario di quanto si possa pensare è una situazione che può capitare, sia per distrazione e sia per un momento di difficoltà.
Sul sito cercheremo di spiegarvi cosa comporta essere iscritto al registro dei Protesti, cosa fare per essere cancellati e come ottenere un prestito per protestati


Nell'ordinamento italiano la disciplina fondamentale del protesto è contenuta negli artt. 51-73 del R.D. 1669/1933 per la cambiale e negli artt. 45-65 del R.D. 1736/1933 per l'assegno.

Levata del protesto [modifica]

Ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349 sono ufficiali levatori, ossia pubblici ufficiali abilitati a redigere il protesto:
Il creditore consegna il titolo all'ufficiale levatore, che si reca presso il domicilio del debitore per chiederne il pagamento o l'accettazione; a fronte del rifiuto, l'ufficiale procede alla redazione del protesto, rendendo in questo modo esecutivo il titolo. Nella pratica, per svolgere dette operazioni - esclusa, comunque, la redazione dell'atto - l'ufficiale giudiziario e il notaio sono autorizzati a servirsi di ausiliari (i cosiddetti presentatori), in possesso di determinati requisiti, nominati su loro designazione dal presidente della corte di appello, così come il segretario comunale può servirsi del messo comunale.

Pubblicità del protesto [modifica]

Il protesto è oggetto di pubblicità allo scopo di tutelare chiunque abbia rapporti economici con il protestato; di fatto tale pubblicità finisce anche per avere un incisivo effetto sanzionatorio, giacché rende pressoché impossibile per il protestato l'accesso al credito (con il rischio, tenuto presente dalla legislazione più recente, di spingerlo nelle mani degli usurai).
In passato la pubblicità consisteva nell'iscrizione dei protestati in un apposito elenco, tenuto presso il tribunale, una copia del quale era periodicamente trasmessa alla camera di commercio che pubblicava un apposito bollettino. Dal 1995, invece, gli ufficiali levatori trasmettono alla camera di commercio competente per territorio, entro il primo giorno di ogni mese, l’elenco dei soggetti protestati nel corso del mese precedente (fino al giorno 26 compreso). La camera di commercio cura l'inserimento dei protestati nel Registro informatico dei protesti entro 10 giorni dalla trasmissione dell'elenco. Il protestato resta iscritto in tale registro per cinque anni, ma può esserne cancellato prima, su presentazione, decorso un anno dal protesto, dell'istanza di riabilitazione al tribunale (nel caso di assegni) o al dirigente responsabile dell'ufficio protesti della camera di commercio (nel caso di cambiali) accompagnata dalla quietanza di pagamento del titolo protestato (con firma autentica).

Effetti del protesto [modifica]

Il protesto è presupposto essenziale per poter esercitare l'azione di regresso che spetta al portatore del titolo nei confronti degli obbligati di regresso (traente, giranti e loro avallanti); non è però necessario se il titolo contiene la clausola "senza spese", "senza protesto" o altra equivalente. Il protesto fa decorrere gli effetti civili tipici dell'inadempimento (interessi di mora, possibilità di procedere al pignoramento previo precetto ecc.). Nel caso di assegni comporta altresì l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del protestato, che la può evitare pagando entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione del titolo.
Nel caso di assegni il protestato viene inoltre inserito nell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento istituito presso la Banca d'Italia, con il conseguente divieto di emettere assegni per la durata di sei mesi (cd. revoca di sistema). Anche questa sanzione si può evitare dimostrando il pagamento dell'importo facciale dell'assegno, degli interessi al saggio legale dalla data di presentazione alla data di pagamento, delle spese di protesto e della penale del 10% entro il termine di cui sopra.