giovedì 6 giugno 2013

Valenza giuridica di un contratto di comodato in occasione del pignoramento presso la residenza del debitore

In occasione di un pignoramento presso la propria residenza, il debitore esibisce all’ufficiale giudiziario un contratto di comodato, registrato in data anteriore al pignoramento, dal quale risulta che tutti i beni mobili, ivi presenti, appartengono ad un terzo. L’ufficiale giudiziario, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione numero 23625 del 20 dicembre 2012, non può comunque esimersi dal procedere al pignoramento. All’effettivo proprietario resta la possibilità di ricorrere allo strumento processuale dell’opposizione del terzo all’esecuzione.

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