giovedì 6 giugno 2013

Pignoramento presso la residenza del debitore – beni non pignorabili

L’art. 514 del codice di procedura civile prevede una lista di beni di prima necessità non pignorabili:
1) le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;
2) l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore;[comma abrogato dall'art. 3 l. 24 febbraio 2006, n. 52]
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;
6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonchè i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.
Inoltre, gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro [art. 515 comma 3, c.p.c.]
E’ importante ricordare che i beni immobili sono sempre pignorabili, incluso la prima casa di residenza.
Quanto sopra in teoria. In pratica è da dire che ultimamente, stante una certa tendenza degli UG a fare verbali di pignoramento negativi, l’intendenza di finanza ha avviato accertamenti in merito al corretto espletamento dei pignoramenti. Pertanto piuttosto che fare un verbale negativo, in alcuni casi gli UG preferiscono pignorare pur qualcosa, anche di scarso valore… una radio a pile.. un divano consunto… per quanto la possibilità di realizzo di detti beni è prossima a zero. In questi casi il debitore viene di solito nominato custode dei beni, e trascorsi i termini il pignoramento decade di efficacia, facendo ritornare i beni pignorati nella disponibilità del debitore (che di fatto non è mai venuta a mancare).
La casistica in tema di pignoramento è comunque varia e variegata, molto è lasciato alla discrezionalità dell’ufficiale giudiziario procedente. E’ anche per questo motivo che bisogna sempre dimostrarsi nei suoi confronti disponibili e collaborativi.

Nessun commento: