mercoledì 4 aprile 2012

Rateazione Equitalia – nuove disposizioni nella direttiva marzo 2012

Le istanze di rateazione per importi fino a 20.000 euro dovranno essere accettate senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica.

Alla luce di tale modifica, per importi fino a 20.000 euro viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili, fermo restando, in ogni caso, che l’importo di ciascuna rata dovrà essere almeno pari a 100 euro, salvo che in particolari situazioni di maggiori difficoltà e previo coinvolgimento dei livelli superiori di responsabilità da parte delle competenti strutture.
Al riguardo, il prospetto di determinazione delle rate per scaglioni di importo fino a 5.000 euro non trova più attuazione.
Per i soggetti diversi dalle ditte individuali in contabilità semplificata e dalle persone fisiche viene elevata da 25.000 euro a 50.000 euro la soglia di debito da rateizzare in relazione al quale è fatto obbligo di corredare l’istanza con la comunicazione relativa alla determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa, sottoscritta dai professionisti abilitati.

Individuazione della situazione di obiettiva difficoltà per le società e altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati

Come è noto, le istanze di dilazione presentate dalle società e comunque dalle altre categorie giuridiche di soggetti diverse dalle persone fisiche o dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, vengono esaminate valutando la sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà mediante l’applicazione dei parametri costituiti dall’Indice di Liquidità e dall’Indice Alfa.
Al momento, per accedere alla rateazione è necessario che l’Indice di Liquidità sia inferiore ad 1 e l’Indice Alfa sia superiore a 3.
Tuttavia, nell’ottica di estendere il più possibile il beneficio della dilazione, si ritiene che l’indice Alfa non debba più essere considerato in termini di soglia di accesso ma esclusivamente quale parametro per la determinazione del numero massimo di rate concedibili secondo il seguente prospetto:
  1. indice Alfa da 0.0 a 2 » 18 rate al massimo;
  2. indice Alfa da 2.1 a 4 » 36 rate al massimo;
  3. indice Alfa da 4.1 a 6 » 48 rate al massimo;
  4. indice Alfa da 6.1 a 8 » 60 rate al massimo;
  5. indice Alfa da 8.1 in su » 72 rate al massimo;
Rimangono, invece, invariate le modalità di calcolo dell’Indice di Liquidità e la sua valenza quale soglia di accesso all’istituto della dilazione laddove tale valore sia inferiore ad 1.

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