mercoledì 12 dicembre 2012

Il preavviso di fermo amministrativo originato da sanzioni amministrative è impugnabile

Così si espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 22088 del 25 ottobre 2011.

In particolare i giudici di Piazza Cavour hanno osservato che le opposizioni, se proposte in funzione recuperatoria del mezzo di impugnazione dell’atto amministrativo che la parte non abbia potuto proporre per un allegato vizio della notifica, devono essere proposte in un termine decorrente dalla data di notifica del primo atto con cui la parte è venuta a conoscenza del provvedimento originario. Detto termine era pertanto, nella specie, di sessanta giorni (art. 204 bis CdS) dalla notifica del preavviso di fermo amministrativo (Cass. 17312/07) e deve tener conto anche della eventuale sospensione feriale.

Hanno poi rilevato che l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo, in quanto finalizzata a eccepire i vizi degli atti di accertamento presupposti, non ha natura di atto di opposizione all’esecuzione forzata, ma di strumento necessario per impugnare i vizi di quegli atti.
Nella sentenza si legge, fra l’altro:

La deduzione collima con l’insegnamento delle Sezioni Unite (SU 11087/10), secondo le quali l’opposizione al preavviso di fermo amministrativo è rivolta contro un atto autonomamente impugnabile, in ogni caso funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l’interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità’ sostanziale della pretesa. In quella circostanza le Sezioni Unite hanno anche chiarito che la giurisdizione su controversie relative al fermo amministrativo di cui all’art. 69, sesto comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 spetta al giudice al quale è attribuita la cognizione della controversia sul diritto che da detto fermo è cautelato, giacché sussiste uno stretto collegamento tra siffatta misura cautelare ed il diritto per la cui provvisoria tutela essa è concessa. Se ne inferisce, a maggior ragione, che anche il rito applicabile all’opposizione suddetta segue il rito previsto per la tutela sostanziale sottesa all’opposizione stessa. Dunque nella fattispecie odierna si tratta del rito di cui alla legge 689/81, come integrato, in materia di violazioni al codice della strada, dall’art. 204 bis, che prevede il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto, pienamente rispettato dall’istante, tenendo conto, come è d’uopo, della sospensione feriale dei termini.

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